un piccolo chiarimento in materia di tasse automobilistiche

fortunatamente per i collezionisti di auto e moto d’epoca dell’Emilia – Romagna nulla è cambiato in tema di tasse automobilistiche anche per l’anno 2018, pertanto si continuerà a godere dell’agevolazione riservataci dalla nostra Amministrazione Regionale volta a favore del recupero e conservazione del motorismo storico che in questa regione affonda profonde radici.

E’ comunque doveroso ricordare a tutti i nostri associati e appassionati alcune piccole regole da osservare per non incorrere in sanzioni a volte spiacevoli e non vedersi respinti dalle assicurazioni che “finalmente” cominciano ad essere ligie e selettive nei confronti dei veicoli datati.

1) Sono legittimate dallo Stato Italiano ad emettere i CRS Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica: ASI tramite i Club federati, Registri Storici Alfa Romeo, Fiat e Lancia, FMI limitatamente ai motocicli. Pertanto non tutti i club, negli anni ne sono sorti tanti, hanno titolo di “certificatori”, diffidate di associazioni e club non riconosciuti che promettono certificazioni o iscrizioni in liste non riconosciute.

2) Le auto e moto immatricolate da 20 anni fino a 29 anni, godono della riduzione della tassa di proprietà solo se in possesso della certificazione CRS (vedi sopra) da far valere dalla data di emissione del certificato (pertanto se il veicolo ad esempio è immatricolato il 15 O1 1995 (20 anni al 15 01 2015) e il certificato è datato 30 06 2015, gode dei benefici da quest’ultima data senza alcuna retroattività. Resta inteso che l’intestatario del veicolo deve avere titolarità di collezionista ovvero essere iscritto ad associazione riconosciuta, vedi punto 1). La data dei 20 anni deve essere compiuta come giorno/mese/anno. La tassa rimane tassa di proprietà e va comunque versata indipendentemente che il veicolo circoli o sia fermo.

3) Chi è in possesso di certificazioni emesse antecedentemente al 31 12 2014 è bene controllino presso la propria associazione o club la validità delle stesse in quanto, antecedentemente a questa data era richiesto solamente il CDS Certificato di Datazione Storica dichiarato decaduto con il decreto fiscale 31/12/2014 e sostituito con il CRS Certificato di Rilevanza Storica e Collezionistica.

4) Per i veicoli con più di 30 anni, la tassa si trasforma in tassa di circolazione e pertanto dovuta solo se il veicolo è circolante. ATTENZIONE al significato di circolante, non vuol dire veicolo fermo in garage, ma bensì veicolo non in condizioni di essere immesso in circolazione in quanto privo di revisione periodica o di assicurazione. Un veicolo revisionato e/o assicurato ma privo di motore o altre parti è non marciante ma circolante e PAGA LA TASSA DI CIRCOLAZIONE.

5) E’ opportuno che anche i veicoli ultra trentennali siano in possesso di CRS in quanto la legge fiscale parla solamente di riduzione della tassa ma il Codice della Strada lo richiede quale condizione del mantenimento del veicolo nello stato di origine, altrimenti per la circolazione il veicolo dovrebbe essere aggiornato alla normativa comunitaria attuale in termini di sicurezza attiva e passiva e di emissioni.

6) Il CRS viene rilasciato solamente una volta nella vita del veicolo e fa fede il numero di telaio e non il nome del richiedente, pertanto in caso di acquisto o vendita del veicolo tale certificato deve essere consegnato al nuovo proprietario in quanto parte integrante del libretto di circolazione. Necessaria poi successivamente la titolarità di collezionista da parte del nuovo proprietario (vedi punto 2). E’ bene pertanto che tale documento venga conservato diligentemente. In caso di smarrimento, per richiederne il duplicato è necessaria la denuncia presso le autorità di PS e con questa la richiesta da effettuare tramite il Club di appartenenza.

7) Il certificato di Identità storica/omologazione o iscrizione a registro di marca non sostituisce il CRS in quanto questo certifica lo stato e la autenticità del veicolo e non ha alcuna valenza fiscale e amministrativa.

8) E’ bene che copia del CRS , onde incorrere in sanzioni e o accertamenti postumi, accompagni sempre il libretto di circolazione del veicolo e venga esibito a richiesta degli accertatori.

9) La tassa IPT Imposta provinciale di trascrizione dovuta in caso di acquisto di veicoli di interesse storico e collezionistico è dovuta in misura intera per i veicoli immatricolati da 20 a 29 anni ed è variabile a seconda della provincia di iscrizione, mentre si paga in misura forfettaria ridotta per i veicoli con più di 30 anni.

10) La tassa di proprietà nella regione Emilia Romagna è dovuta per i veicoli  immatricolati da 20 a 29 anni nella misura di € 25,85 per gli autoveicoli e € 10,40 per i motoveicoli purchè dotati di CRS, gli importi in altre regioni possono variare. Per i veicoli ultratrentennali la tassa di circolazione dovuta è di € 25,85 per gli autoveicoli e € 10,40 per i motoveicoli (vedi punto 4)

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